| | | OFFLINE | Post: 14.714 Post: 38 | Registrato il: 03/07/2005 Registrato il: 14/09/2008 | Sesso: Femminile | Occupazione: Madre Badessa di Apocalisse | Utente Junior | |
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20/10/2008 17:14 | |
di Marcello Pamio
Pochi lo sanno, neppure i grandi giornalisti, indipendenti e non. Durante la XIVa Legislatura, il III° Governo Berlusconi - con la firma del Ministro della Giustizia Castelli e del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi - ha modificato (depenalizzando o addirittura abrogando) oltre 14 articoli del Codice Penale!
Articoli delicatissimi e importanti che riguardano, per esempio: “Attentati contro l’integrità e l’unità dello Stato”, “Associazioni eversive o sovversive”, “Attentato contro la costituzione dello Stato”, “Propaganda e attività sovversiva”. Addirittura quello che fece processare (per modo di dire) la Loggia Propaganda 2.
Perché sono stati modificati proprio questi articoli e non altri? Stanno preparando il terreno per un colpo di Stato e una dittatura militare?------------- Parlamento Legge 24/02/2006, n.85 Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13/03/2006, n. 60 - Serie Generale
Nel riquadro il vecchio Codice Penale e sotto la modifica effettuata il 24 febbraio 2006 Articolo 241. - Attentati contro la integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato - Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza dello Stato è punito con l’ergastolo Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l'unità dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria una colonia o un altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità. |
Modifica:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni. La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche». ------------------ Articolo 270.
- Associazioni sovversive - Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economico-sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento. Art. 270 bis - Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico - Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Articolo aggiunto dal D.L. 15 dicembre 1979, n. 625. |
Modifica:
«Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento». ------------------ Art. 283 - Attentato contro la costituzione dello Stato - Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni. |
Modifica:
«Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni».------------------
Art. 289 - Attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali - È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente: 1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge; 2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette |
Modifica:
«È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un piu' grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni». ------------------ Art. 292 Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato - Chiunque vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni. Agli effetti della legge penale, per "bandiera nazionale" s'intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera |
Modifica:
«Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.
Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali». ------------------ Art. 299 - Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero - Chiunque nel territorio dello Stato, vilipende, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. |
Modifica:
«Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000». ------------------ Art. 403 - Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone - Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendo di un ministro del culto cattolico. |
Modifica:
1. L 'articolo 403 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto». ------------------ Art. 404 - Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose - Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico. |
Modifica:
«Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni». ------------------ Art. 405 - Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico - Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione fino a tre anni |
Modifica:
a) al primo comma, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite dalle seguenti: del culto di una confessione religiosa»; b) alla rubrica, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa». ------------------ Art. 290 - Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate - Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica , le assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale, o l'ordine giudiziario è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione. Articolo così modificato dalla L. 30 luglio 1957, n. 655 |
Modifica:
«con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000». 2. All'articolo 291 del codice penale, le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».
3. All'articolo 342 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000»; b) al terzo comma, le parole: «è della reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è della multa da euro 2.000 a euro 6.000». ------------------ Art. 272 - Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale - Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni (1). |
Modifica: ABROGRATO ------------------ La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 febbraio 2006 CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
http://www.disinformazione.it/codice_penale.htm
Intanto gli articoli in questione non sono stati abrogati, ma semplicemente adeguate le pene di reclusione.
Solo uno è stato abrogato, ma si tratta di propaganda sovversiva e non azioni concrete contro lo stato, che rimane un crimine.
Per il resto si tratta di adeguamenti dovuti nell'ambito delle religioni, che vengono incluse tutte, mentre scompare la denominazione di "religione di stato".
Io sinceramente tutto questo attentato non ce lo vedo, e il colpo di stato sta solo nella mente fantasiosa di questo tipo.
Gli articoli NON SONO STATI ABROGATI.
O non sanno leggere, o stanno facendo APPOSTA terrorismo psicologico.
Chiunque, con un minimo di buon senso se ne accorgerebbe.
Ciao
Kelly [Modificato da kelly70 20/10/2008 17:17] La cattiva notizia è che Dio non esiste. Quella buona è che non ne hai bisogno.
Le religioni dividono. L'ateismo unisce
Il sonno della ragione genera mostri (Goya)
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